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STATUTO

 

Statuto dell’A.P.S.

"Edizioni SCM - Un libro come terapia"


Articolo 1 - Denominazione – sede - durata

Ai sensi del Decreto Legislativo 117/2017 Codice del Terzo Settore e delle norme del Codice Civile, è costituita l’associazione culturale non riconosciuta denominata "EDIZIONI SCM-UN LIBRO COME TERAPIA" di seguito indicata anche come “Associazione”. L’Associazione ha sede legale nel comune di Castel di Casio (BO) attualmente in via Pieve Marzolara n.29 - 40030 – Castel di Casio (BO). L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune di Castel di Casio non comporta modifica statutaria, salvo delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti. L’Associazione potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d’Italia o all’estero.

L’Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2 - Utilizzo nella denominazione dell’acronimo “APS” o dell’indicazione di “associazione di promozione sociale”

A decorrere dall’avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione di questo, l’acronimo “APS” o l’indicazione di “associazione di promozione sociale” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell’iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell’Associazione diventerà quindi “Edizioni SCM – Un libro come terapia APS” oppure “Edizioni SCM – Un libro come terapia associazione di promozione sociale.

L’Associazione dovrà da quel momento utilizzare l’indicazione di “associazione di promozione sociale” o l’acronimo “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Fino all’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l’acronimo “APS” o l’indicazione di “associazione di promozione sociale” potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l’Associazione risulti iscritta ad uno dei registri previsti dalla Legge 383 del 2000.

Articolo 3 - Scopi

L’associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, partecipazione sociale, attività di volontariato, elettività e gratuità delle cariche sociali. Essa può perseguire i propri scopi aderendo ad Associazioni o Federazioni nazionali, internazionali o soprannazionali i cui statuti non siano in contrasto con il presente Statuto. Inoltre per agevolare il perseguimento delle proprie finalità l’Associazione può favorire la costituzione di consorzi promozionali operativi e di servizi.

L’associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L’associazione persegue in via istituzionale il seguente scopo: svolgere attività di utilità sociale a favore di associati, di loro famigliari e di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati. L’Associazione si dichiara indipendente da qualsiasi partito politico e credo religioso, rifiuta ogni forma di discriminazione, promuove la diffusione e lo sviluppo della cultura in tutte le sue diverse manifestazioni e individua come elemento prioritario e caratterizzante la fattiva cooperazione del singolo associato.

L’obiettivo dell'Associazione è la stampa, la distribuzione e la valorizzazione delle opere dei propri associati secondo il principio irrinunciabile della cooperazione e del mutuo scambio di competenze e compiti diversi. Ogni iscritto sarà chiamato a sentirsi parte integrante dell'Associazione.

Articolo 4 - Oggetto

L’associazione “EDIZIONI SCM-UN LIBRO COME TERAPIA“ persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale previsto dal Codice del Terzo Settore in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

Essa opera nei seguenti settori:

- organizzazione e della gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244;

Per perseguire gli scopi sociali l’associazione in particolare si propone:

- Pubblicare, stampare, distribuire e valorizzare le opere dei propri associati;

- Pubblicare riviste, bollettini, giornali, libri, opuscoli, atti di convegni, di seminari, studi e ricerche, materiale didattico attraverso libri digitali (E-Book), cartacei e/o audiolibri dedicati alla cultura in genere;

- Promuovere la diffusione della cultura e dell’arte anche attraverso una organizzazione, partecipazione attiva e collettiva a manifestazioni come fiere nazionali e internazionali, e comunque ogni genere di manifestazione culturale;

- Divulgare attraverso tavole rotonde, convegni, conferenze, mostre, giornate di studio, gruppi di lavoro, concorsi, premiazioni, seminari, festival, eventi, rassegne e spettacoli in genere ecc. i temi derivanti dalle attività realizzate, utilizzando anche le nuove tecnologie di rete e multimediali;

- Valorizzare ogni risorsa che possa costituire occasione di progetto, di innovazione, di qualificazione culturale ed editoriale;

- Svolgere attività di consulenza e collaborazione con enti, biblioteche, associazioni, privati e altri soggetti che intendono sviluppare iniziative a sostegno della promozione culturale;

- Proporsi come specifico punto di riferimento e/o come struttura di servizio per aziende, imprese, università e in genere per enti pubblici e privati relativamente alla sua missione istituzionale;

- Favorire lo sviluppo della conoscenza e della cultura e lo scambio delle reciproche esperienze e idee attraverso lo svolgimento delle attività editoriali e culturali in Italia e all’estero e la promozione d’iniziative destinate all’approfondimento degli scopi statutari;

- Organizzare iniziative culturali a carattere locale con la prospettiva di esportarle a livello nazionale e internazionale;

- Svolgere corsi, manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre, seminari e ricerche di ogni tipo, per il raggiungimento e la diffusione dei propri scopi e delle proprie ricerche e/o studi; organizzare eventi multimediali, stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari e/o per la fornitura di servizi, nell’ambito dei propri scopi istituzionali.

L’Associazione può operare in Italia ed all’estero, nei modi e con gli strumenti ritenuti di volta in volta idonei per il conseguimento delle finalità statutarie. L’associazione sì avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. L’associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L’associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all’attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell’assemblea degli associati in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

L’Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Articolo 5 - Associati

Possono far parte dell’associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale. Possono chiedere di essere ammessi come associati sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, Enti locali, organizzazioni di consumatori, istituti di ricerca, associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio.

Gli associati, possono essere:

Associati Fondatori

Sono Associati Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l’atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del Consiglio direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell’ambiente associativo.

Associati Ordinari

Gli Associati ordinari sono le persone che, condividendo gli scopi dell’Associazione, s’impegnano al suo sviluppo anche con il versamento della quota associativa annua stabilita dall’Assemblea ed usufruiscono dei servizi e delle facilitazioni derivanti dall’appartenenza all’Associazione.

Associati Onorari

Sono Associati Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.

Associati Sostenitori o Promotori

Associati Sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell’associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

Articolo 6 – Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

  1. partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;

  2. essere informati di tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, e di parteciparvi;

  3. esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

  4. diritto di iniziativa, che si esercita anche sotto forma di proposta, trasmessa al Presidente, che la inserisce all’ordine del giorno della prima seduta utile dell’Assemblea o del Consiglio Direttivo, secondo le rispettive competenze

L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l’eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall’art.16, c.2, del presente Statuto.

Gli associati hanno il dovere di:

  1. adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;

  2. rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

  3. versare l’eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Articolo 7 – Cause di cessazione del rapporto associativo

La qualità di associato si perde per:

- Decesso;

- Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;

- Recesso volontario: ogni associato può recedere dall’associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso ha decorrenza immediata fermo restando l’obbligo del pagamento della quota sociale per l’anno in corso.

L’Associato può essere escluso dall’Associazione per:

- comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;

- persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;

- aver arrecato all’Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della deliberazione. Contro di esso l’associato escluso può proporre appello al Consiglio Direttivo, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all’appello proposto deciderà la prossima assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all’ordine dell’giorno. All’appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione della Riunione del Consiglio Direttivo, ai fini del ricorso, l’associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

L’associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Articolo 8 – Dei volontari e delle persone retribuite

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L’Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l’attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L’Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Articolo 9 – Organi sociali

Sono organi dell’associazione:

a) l’Assemblea degli Associatii;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei revisori;

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

Articolo 10 - Assemblea degli associati: composizione, competenze

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l’indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. L’Assemblea può essere inoltre convocata:

  1. su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;

  2. su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno un terzo degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l’organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell’Assemblea.

La convocazione effettuata con avviso scritto da diffondere a mezzo fax, o posta elettronica, o telegramma o con affissione in sede deve pervenire agli associati tramite lettera o email almeno 10 giorni (dieci) di calendario prima della data della riunione. L’avviso deve indicare il luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all’ordine del giorno. L’adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

Nel caso di particolare urgenza la convocazione potrà avvenire con preavviso di 24 ore.

L’Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, conservato nella sede dell’Associazione.

Le decisioni prese dall’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti gli associati sia dissenzienti che assenti. Ogni associato ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

Le riunioni sono pubbliche, salvo diversa determinazione del Presidente all’atto della convocazione o in seguito all’accoglimento della richiesta della seduta segreta.

Articolo 11 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell’Assemblea ordinaria:

  1. approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;

  2. approvare l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;

  3. approvare l’eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;

  4. determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;

  5. eleggere e revocare i componenti dell’organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all’art.30 del Codice del Terzo settore;

  6. eleggere e revocare l’organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all’art.31 del Codice del Terzo settore;

  7. approvare l’eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;

  8. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l’azione di responsabilità nei loro confronti;

  9. deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Articolo 12 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

È compito dell’Assemblea straordinaria:

  1. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

  2. deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione.

Per le modifiche statutarie, l’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione.

Articolo 13 - L’Assemblea degli associati: regole di voto

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

L’esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all’Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all’associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell’associato minorenne, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Articolo 14 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione, è eletto dall’Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell’atto costitutivo.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Articolo 15 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

La convocazione scritta è fatta mediante avviso per fax o per posta elettronica, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 3 (tre) giorni prima della data della riunione, solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione deve indicare il luogo, la data, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno.

In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell’Associazione.

Articolo 16 - Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:

  1. redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

  2. redigere l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

  3. redigere l’eventuale bilancio sociale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

  4. nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell’Associazione;

  5. decidere sulle domande di adesione all’Associazione e sull’esclusione degli associati;

  6. decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione;

  7. redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie

  8. decidere l’eventuale quota associativa annuale, determinandone l’ammontare;

  9. deliberare la convocazione dell’Assemblea;

  10. decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;

  11. ratificare o respingere i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente;

  12. curare la tenuta dei libri sociali dell’Associazione;

  13. deliberare l’eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;

  14. adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;

  15. adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.

Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Articolo 17 - Il Presidente: poteri e durata in carica

Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente dell’Associazione è nominato all’interno del Consiglio Direttivo.

La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l’elezione.

La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:

  1. firmare gli atti e i documenti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;

  2. curare l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;

  3. adottare, in caso di necessità, provvedimenti d’urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;

  4. convocare e presiedere l’Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

  5. predisporre le linee generali del programma stilato dall’Assemblea delle attività annuali ed a medio termine dell’Associazione;

  6. Stipulare i contratti e le convenzioni;

  7. ordinare le spese, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle deliberazioni degli organi dell’Associazione e disporre per gli incassi firmando i relativi mandati;

  8. redigere la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’Associazione nel rispetto di quanto deliberato dall’Assemblea;

  9. Vigilare sulle strutture e sui servizi dell’Associazione;

  10. Determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l’Associazione e gli associati.

  11. Emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell’associazione.

  12. individuare, istituire e presiedere comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Articolo 18 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

La carica di Consigliere si perde per:

  1. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

  2. mancato intervento a tre sedute consecutive senza valida giustificazione produce la decadenza d’ufficio del membro del Consiglio

  3. revoca da parte dell’Assemblea ordinaria;

  4. sopraggiunte cause di incompatibilità previste dal presente Statuto;

  5. perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall’art. 7 del presente Statuto;

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall’incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell’ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino alla conferma da parte dell’assemblea i consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio direttivo.

Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all’elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.


Articolo 19 - L’organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

L’organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall’Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 2397, comma 2, del Codice civile.

L’organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Esso nomina al proprio interno un Presidente.

Delle proprie riunioni l’organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell’organo di controllo decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea.

I membri dell’organo di controllo, a cui si applica l’art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.

Articolo 20 - Competenze dell’organo di controllo

1. È compito dell’organo di controllo:

  1. vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

  2. vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione, e sul suo concreto funzionamento;

  3. esercitare il controllo contabile;

  4. esercitare compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;

  5. attestare che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all’art.14 dello stesso Codice. L’eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

  6. partecipare alle riunioni dell’Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

Nei casi previsti dall’art. 31, c.1, del Codice del Terzo settore, l’organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

L’organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell’Associazione rilevante ai fini dell’espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 21 - L’organo di revisione

L’organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall’Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell’organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.

L’organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Esso nomina al proprio interno un Presidente.

L’organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Delle proprie riunioni l’organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell’organo di revisione decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea.

I membri dell’organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.

Articolo 22 - Responsabilità degli organi sociali

Delle obbligazioni contratte dall’Associazione rispondono, oltre all’Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione.

I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell’organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell’ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Articolo 23 – Cariche sociali

Le cariche sociali sono gratuite. In ogni caso è data facoltà al Consiglio Direttivo di deliberare la corresponsione di compensi annui, nei limiti e nel rispetto della normativa vigente, al Presidente ed ai componenti del Consiglio investiti di particolari deleghe ed incarichi.

Il Consiglio potrà, altresì deliberare, sempre nel rispetto della normativa vigente, compensi annui da corrispondere ai componenti l’Organo di controllo e l’Organo di revisione ove nominati.

Articolo 24 - Libri sociali e registri

L’Associazione deve tenere le seguenti scritture:

  1. il libro degli associati;

  2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;

  3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

L’Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

L’Associazione ha inoltre l’obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

L’Associazione deve infine tenere il registro dei volontari.

Articolo 25 – Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 26 – Risorse economiche

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l’associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell’associazione saranno costituite:

- Dalle quote associative annue stabilite dal Consiglio Direttivo;

- Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

- Contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

- Contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;

- Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

- Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;

- Entrate derivanti da iniziative promozionali e raccolta fondi finalizzate al proprio finanziamento quali manifestazioni, feste e sottoscrizioni anche a premi;

- Da ogni altro contributo, compresi eredità, donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che associati, non associati, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell’associazione;

- Altre entrate compatibili con le finalità sociali e ammesse ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme competenti in materia.

Articolo 27 – Esercizio sociale e Bilancio di esercizio

L’esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio il quale dovrà essere approvato dall’Assemblea ordinaria. Quest’ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio. Quando lo richiedono particolari esigenze, riscontrate dal Consiglio Direttivo ed enunciate, entro l’ordinario termine di 120 (centoventi) giorni, in un verbale, l’assemblea per l’approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il termine indifferibile di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell’Associazione negli 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Non possono essere assunti impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie accertate ed indicate in bilancio, se non previo reperimento di ulteriori finanziamenti di pari importo. L’eventuale disavanzo accertato alla fine dell’esercizio finanziario deve essere riassorbito negli esercizi successivi secondo un piano approvato dall’Assemblea. Il bilancio di previsione e il conto consuntivo devono essere accompagnati dalla relazione del Presidente sull’andamento della gestione sociale.

Articolo 28 -Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art.9 del Codice del Terzo settore.

Articolo 29 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.